venerdì 3 luglio 2009

Il conguaglio Tarsu è legittimo?

La Giunta Comunale di Gallicano con delibera n. 77 del 29/09/2008, a seguito di un aumento delle tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani applicato da Se.Ver.A. Spa dal 1 luglio 2008, ha rideterminato (incrementato) la tariffa per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) per l’anno 2008. Questo incremento è stato approvato ed applicato in maniera retroattiva al primo gennaio 2008.
In questi giorni stanno arrivando i “bollettini” che oltre alla Tassa rifiuti solidi urbani 2009 richiede il conguaglio ed adeguamento tariffe 2008 (verificate nell’avviso di pagamento l’importo).

Secondo il gruppo di minoranza “Gallicano c’è”, in base alla Delibera n. 4/2009/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – depositata in Segreteria il 5 febbraio 2009 (su parere richiesto dal Comune di Castiglione di Garfagnana), questo conguaglio è illegittimo.
Per questo motivo presenteremo al Sindaco una interrogazione sull’annullabilità della delibera n. 77 del 29/09/2008.

La Corte dei Conti ha sancito che i Comuni possono definire le tariffe e le aliquote dei tributi locali soltanto in sede di approvazione del bilancio di previsione, dopo tale data non possono modificare, per nessun motivo, le predette tariffe (il bilancio di previsione dell’anno 2008 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Gallicano con deliberazione n. 8 in data 20/05/2008; le tariffe della Tarsu per l’anno 2008 sono state rideterminate con deliberazione della Giunta Comunale di Gallicano n. 77 in data 29/09/2008).

La delibera di Giunta n. 77 del 29/09/2008 riporta poi: “visto l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 che autorizza gli enti locali a rideliberare in aumento le tariffe anche in corso d’anno e, comunque, entro il 30 novembre, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate”. La Corte dei Conti, sempre con la stessa delibera, chiarisce che la possibilità di modificare le tariffe TARSU prevista dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 è una disciplina transitoria consentita solo fino al 30 novembre 1994.

IN DEFINITIVA LA CORTE DEI CONTI NON RITIENE POSSIBILE LA VARIAZIONE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLE TARIFFE TARSU.

A breve vi faremo sapere la risposta del Sindaco e chiarimenti sull’eventualità di un rimborso.

GALLICANO C’E’ – NOI CI SIAMO

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